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STATUTO DELL'URPL (1996)

INDICE - SOMMARIO

CAPO PRIMO: Istituzione - Finalità - Patrimonio - Sede

Art. 1 (Istituzione dell'Associazione)
Art. 2 (Scopi dell'Unione)
Art. 3 (Attuazione delle finalità)
Art. 4 (Patrimonio)
Art. 5 (Versamento dei contributi)
Art. 6 (Gestione finanziaria)
Art. 7 (Revisori dei Conti)
Art. 8 (Sede dell'Unione)

CAPO SECONDO: Organi dell'Unione

Art. 9 (Organi dell'Unione)
Art. 10 (Assemblea Generale)
Art. 11 (Comitato Direttivo)
Art.12 (Limiti di competenza del Comitato)
Art. 13 (Il Presidente)
Art. 14 (Gratuità delle funzioni)


CAPO TERZO: Organizzazione dell'Ufficio

Art. 15 (Segreteria dell'Unione)
Art. 16 (Il Segretario)
Art. 17 (Commissioni di Studio)
Art. 18 (Rinnovo degli Organi dell'Unione)
Art. 19 (Scioglimento dell'Unione)
Art. 20 (Modifica dello Statuto)


CAPO PRIMO:

Istituzione - Finalità - Patrimonio - Sede

Art. 1 (Istituzione dell'Associazione)

E' istituita, tra le Province esistenti nell'ambito territoriale della Regione Liguria, una Associazione denominata:
UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
U.R.P.L.
Dell'Associazione fanno parte tutte le Province Liguri.

Art. 2 (Scopi dell'Unione)

L'Unione Regionale delle Province Liguri, in armonia con l'azione dell'Unione delle Province di Italia (U.P.I.) e nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Province, si pone come fine il coordinamento dell'attività delle singole Province associate e la promozione delle iniziative necessarie per realizzare un sistema di poteri locali aderente al dettato costituzionale.
Pertanto essa potrà organizzare sotto qualsiasi forma, propri uffici ovvero potrà avvalersi - sulla base di opportuni accordi - delle strutture burocratiche delle Province associate ed affidare, altresì, la gestione di alcune attività a terzi, anche al fine di organizzare appositi centri di assistenza e consulenza o di realizzare progetti specifici di attività, sempre rientranti nell'oggetto dello Statuto, mediante predisposizione in questi casi di apposite convenzioni.
L'Unione - avuto sempre riguardo dell'autonomia delle singole Province - può rappresentarle e tutelarne gli interessi nei rapporti con il Parlamento, con il Governo ed in genere con qualunque Ente ed organizzazione.
Per la migliore attuazione dei suoi fini, l'Unione intrattiene rapporti ed opportuni collegamenti con altre consimili organizzazioni per svolgere, soprattutto nell'ambito regionale, attività analoghe connesse che richiedono il concorso di una pluralità di esperienze.
In particolare l'Unione è l'Organo di collegamento fra le Province Liguri e la Regione Liguria.

Art. 3 (Attuazione delle finalità)

Per il conseguimento del suo scopo istitutivo, l'Unione Regionale delle Province Liguri:
a) svolge opera di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa a favore degli Enti locali della Regione Liguria;
b) organizza attività di documentazione e svolge attività di studio, iniziative, incontri, ricerca, analisi e progettazione, atte a conseguire miglioramenti giuridici, morali, materiali e culturali;
c) sviluppa iniziative di tipo promozionale;
d) promuove la pubblicazione e la diffusione di opere conformi agli scopi perseguiti;
e) promuove ed organizza conferenze, convegni e simili riunioni che possono comunque essere utili al raggiungimento degli scopi dell'Unione;
f) organizza, progetta e gestisce corsi di riqualificazione e formazione professionale;
g) conferisce borse di formazione, di studio e di ricerca;
h) prende qualsiasi altra iniziativa e partecipa a qualunque incoazione altrui che possa comunque essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Unione;
i) compie tutte quelle attività complementari ed accessorie che si rendono opportune per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale od in relazione ed esso.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi << ordinari >> e <<straordinari >> che le Province consociate si impegnano di versare nei modi e nei termini indicati dal presente Statuto.

Art. 5 (Versamento dei contributi)

Ogni Provincia associata ha l'obbligo di versare:
a) un contributo ordinario, il cui ammontare verrà determinato annualmente, dal Comitato Direttivo, sulla base della spesa preventivata nel Bilancio di previsione dell'Unione, in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente presso ciascuna Provincia secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione;
b) un contributo straordinario il cui ammontare verrà determinato sulla base delle finalizzazioni da realizzare a cura dello stesso Comitato Direttivo.

Art. 6 (Gestione finanziaria)

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
L'Unione, premesso quanto sopra, è tenuta a redigere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un regolare bilancio di previsione, da chiudersi a pareggio.
Le << previsioni di entrata >> devono tener presenti l'ammontare dei << contributi ordinari >> e di quelli << straordinari >> dei singoli consociati e l'ammontare dei proventi da manifestazioni e gestioni accessorie.
Le << previsioni di spesa >> devono mirare al raggiungimento degli scopi e delle finalità prefissesi dall'Unione.
Analogo obbligo ricade sull'Unione per la predisposizione del conto consuntivo, da redigere ed approvare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 7 (Revisori dei Conti)

L'Assemblea ordinaria provvederà alla nomina di CINQUE Revisori dei Conti scelti tra i Consiglieri Provinciali consociati, non facenti parte dell'Assemblea, di cui almeno uno per Provincia.

Art. 8 (Sede dell'Unione)

La sede dell'Unione Regionale delle Province Liguri è fissata in Genova, città capoluogo di regione, presso il Palazzo della Provincia in Piazzale Mazzini 2, ove di norma vengono convocati gli Organi statutari.

CAPO SECONDO:

Organi dell'Unione


Art. 9 (Organi dell'Unione)

Sono Organi dell'Unione Regionale delle Province Liguri
a) l'ASSEMBLEA GENERALE
b) il COMITATO DIRETTIVO
c) il PRESIDENTE

Art. 10 (Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita da tutti i Capigruppo Consiliari delle Province della Liguria, che esprimono un numero di voti pari alla rappresentanza consiliare del Gruppo di appartenenza. In caso di assenza di un Capogruppo, lo stesso può essere rappresentato in Assemblea da altro Consigliere, appartenente allo stesso Gruppo, da lui all'uopo delegato.
Dell'Assemblea fanno parte inoltre i Presidenti delle Province consociate, ed i Presidenti dei Consigli Provinciali, ove previsti dai rispettivi Statuti.
All'Assemblea possono partecipare inoltre gli Assessori delle Province consociate, con diritto ad intervenire nel dibattito.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli Enti consociati.
Essa dura in carica QUATTRO anni; i singoli componenti scadono contemporaneamente agli organi di appartenenza. La scadenza dei componenti dell'Assemblea è comunque simultanea e le surrogazioni intermedie, dovute a qualunque motivo di membri scaduti anzitempo, vengono a cessare ugualmente alla data di scadenza di tutto l'Organo collegiale. I membri decaduti per scadenza di termine di nomina restano tuttavia in carica fino all'insediamento dei successori.
Presiede la prima seduta dell'Assemblea il più anziano di età tra i Presidenti delle Province associate.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso raccomandato, da inviare a domicilio, a mezzo posta, non meno di DIECI GIORNI prima della data fissata.
L'Assemblea si riunisce - di norma - DUE volte l'anno e precisamente entro il mese di DICEMBRE di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo e per la nomina dei revisori dei conti del conto consuntivo dell'esercizio in corso, ed entro il mese di MAGGIO di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la META' dei voti rappresentati. Alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide se interviene UN TERZO dei voti rappresentati e siano presenti almeno un membro per ciascun Consiglio Provinciale.
La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'U.R.P.L. e, in sua assenza, dal Presidente di Provincia più anziano di età; in mancanza di questi, dal componente dell'Assemblea all'uopo espressamente eletto al momento dagli intervenuti, per acclamazione.
L'Assemblea esamina i problemi e gli aspetti più importanti della vita e dell'azione delle Province rappresentate, propone al Comitato Direttivo indicazioni ed orientamenti sui temi amministrativi e legislativi che riguardano l'attività delle Province; esamina ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo; nomina eventuali Commissione di studio e ne esamina gli elaborati.
I verbali delle Assemblee vengono redatti dal Segretario della Unione e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è composto dai Presidenti delle Giunte Provinciali della Liguria. In caso di impedimento dei Presidenti delle Giunte Provinciali partecipano alle sedute del Comitato Direttivo Assessori Provinciali all'uopo delegati, di volta in volta, dai Presidenti stessi.
I rappresentanti delle Province sono assistiti alle sedute del Comitato Direttivo dai rispettivi Segretari Generali, con voto consultivo.
Per la validità dell'adunanza è, tuttavia, necessaria la presenza di almeno TRE componenti.
Il Comitato Direttivo nomina il Presidente dell'Unione Regionale; promuove studi e proposte da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea; predispone gli << Ordine del Giorno >> degli argomenti da trattarsi in sede assembleare; predispone lo schema di Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo dei vari esercizi finanziari.
Il Comitato Direttivo, infine, si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, previa convocazione con avviso scritto, recapitato al domicilio legale di ciascun membro, da parte del Presidente dell'Unione, riportante l'<<Ordine del Giorno>> degli argomenti da trattare, da spedire almeno DIECI giorni prima di quello fissato per la seduta. Esso, comunque, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta da parte di uno solo dei Presidenti delle Giunte Provinciali che lo costituiscono.
Il Comitato Direttivo delibera a <<maggioranza di voti>>. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Unione.
Assiste alle sedute del Comitato Direttivo il Segretario dell'Unione Regionale, il quale redigerà i relativi processi verbali che verranno, successivamente, firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.12 (Limiti di competenza del Comitato)

Il Comitato Direttivo ha i poteri di ordinaria amministrazione. Ad esso è affidata la gestione tecnica ed amministrativa dell'Unione Regionale delle Province Liguri con facoltà di avvalersi possibilmente, con il consenso delle rispettive Amministrazioni, dell'opera di personale dipendente dalla Provincia di Genova, stabilendo, in pari tempo, anche il relativo trattamento economico, a carico del bilancio dell'Unione.
Il Segretario dell'Unione dovrà essere invece nominato e licenziato dall'Assemblea.


Art. 13 (Il Presidente)

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri membri. Egli rappresenta l'Unione Regionale delle Province Liguri e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
In caso d'urgenza, per oggetti di cui è competente il Comitato Direttivo, il Presidente può ad esso sostituirsi, riferendo però al Comitato stesso per la ratifica del suo operato, in una riunione da convocarsi entro trenta giorni.
In caso di assenza prolungata o di impedimento le funzioni di Presidente dell'Unione vengono svolte da un altro membro del Comitato, il più anziano per età.

Art. 14 (Gratuità delle funzioni)

Le funzioni di Presidente e di membro sia del Comitato Direttivo che dell'Assemblea Generale, sono gratuite.
Tuttavia, a cura e spese dell'Unione, è previsto il rimborso delle spese vive da essi sostenute nell'espletamento di incarichi svolti negli interessi dell'Unione. Inoltre saranno a carico dell'Unione tutte le spese di rappresentanza sostenute dal Presidente.

CAPO TERZO:

Organizzazione dell'Ufficio

Art. 15 (Segreteria dell'Unione)

L'Unione Regionale delle Province Liguri, come indicato dall'art.8 del presente Statuto, avendo la sua sede presso la Provincia di Genova, utilizzerà i locali gratuitamente fornitile con le relative strutture di carattere oggettivo.
Presso tali locali, pertanto, avrà sede la Segreteria dell'Unione, per lo svolgimento di tutte le incombenze di carattere burocratico e per la tenuta sia dei verbali delle riunioni assembleari (art.10) e delle riunioni del Comitato Direttivo (art.11), che dei registri della gestione contabile (art.6).

Art. 16 (Il Segretario)

Il Segretario dell'Unione è nominato con deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Direttivo, da scegliere tra i dipendenti di qualifica non inferiore all'VIII, in attività di servizio presso la Provincia di Genova.
Allo stesso può essere corrisposto un compenso forfettario mensile, soggetto alla sola trattenuta d'acconto per IRPEF, a carico del Bilancio dell'Unione, da determinarsi con formale provvedimento del Comitato Direttivo.
Il Segretario dell'Unione assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale, sia ordinarie che straordinarie e alle sedute del Comitato Direttivo, ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al Presidente.
Sovrintende ai servizi di Segreteria e di contabilità facendosi coadiuvare da funzionari della stessa Provincia, messi a disposizione, su proposta del Presidente, dalla Giunta Provinciale di Genova, mediante semplice <<ordine di servizio>>.

Art. 17 (Commissioni di Studio)

Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale può costituire eventuali <<Commissioni di Studio>> per la elaborazione di particolari schemi di provvedimenti di interesse generale.
Tali Commissioni sono formate dagli Assessori delle Giunte Provinciali competenti per materia e da funzionari delle singole Province, opportunamente segnalati dai rispettivi Presidenti per particolari competenze e/o esperienze acquisite nella materia oggetto di studio. Possono, altresì, farne parte i Consiglieri Provinciali e, in caso di necessità, anche esperti esterni alle Province consociate.
Il provvedimento di costituzione delle Commissioni deve indicare:
a) l'oggetto da trattare;
b) i nominativi e le qualifiche o i titoli accademici dei singoli componenti eletti che le costituiscono;
c) la durata presunta per il completamento dei lavori oggetto dell'incarico.
Sia i membri esterni che quelli interni, chiamati a far parte di una Commissione, hanno diritto ad un <<gettone di presenza>>, in misura anche diversificata, a seconda che trattasi di esperti esterni o di funzionari interni, da determinarsi contestualmente col provvedimento di costituzione.
Il <<gettone di presenza>> può essere corrisposto per ogni giornata di presenza ovvero in forma forfettaria, in unica soluzione.
I membri residenti fuori Genova, hanno diritto, inoltre, all'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori, debitamente documentate.
Su proposta del Segretario dell'Unione, il Comitato Direttivo può ricorrere, per l'analisi e l'approfondimento di argomenti di particolare rilievo per l'attività dell'URPL ovvero per la realizzazione di progetti specifici di attività, alla collaborazione di esperti nella materie di cui è caso, sia interni sia esterni rispetto al personale delle Province consociate, determinando preventivamente durata, oggetto, e compenso della collaborazione.
Tutte le spese sopra indicate sono a totale carico del Bilancio dell'Unione.

Art. 18 (Rinnovo degli Organi dell'Unione)

Sia gli organi elettivi dell'Unione Regionale delle Province Liguri, sia gli organi burocratici si rinnovano ad ogni ciclo amministrativo, in occasione di ogni nuova elezione dei Consigli Provinciali.
Nel caso in cui uno dei Consigli Provinciali delle Amministrazioni consociate venisse prematuramente sciolto per qualsivoglia motivo, i suoi rappresentanti, sia in seno all'Assemblea che nel Comitato Direttivo, resteranno in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 19 (Scioglimento dell'Unione)

L'Unione Regionale delle Province Liguri può essere sciolta su richiesta anche di uno solo dei Consigli Provinciali consociati.
In caso di scioglimento o liquidazione dell'Unione, il fondo che rimane disponibile, dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il PASSIVO dell'Unione dev'essere diviso tra le Province consociate, in proporzione al numero legale degli abitanti.

Art. 20 (Modifica dello Statuto)

Le eventuali modifiche del presente Statuto devono riportare la approvazione dei Consigli delle Province associate.


Approvato dall'Assemblea Generale in data 11 maggio 1996

 


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