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RAPPRESENTANTI URPL
(ultimo aggiornamento: 15/05/2008)

RAPPRESENTANTI URPL IN COMMISSIONI, CONSULTE, COMITATI, OSSERVATORI PREVISTI DA NORMATIVE STATALI O REGIONALI


Comitato di indirizzo in materia di promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione (art.7 L.R. 2/2007)
Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati (art.7 e 8 L.R. 7/2007)
Consulta regionale della famiglia (art.20 co.5 L.R. 12/2006)
Consulta regionale del terzo settore (art.17 co.4 L.R. 12/2006)
Commissione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili. (art.7 L.R. 15/2003)
Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti (L.R. 26/2002)
Commissione regionale per la cooperazione sociale (art.20 L.R.23/93)
Consulta regionale per l'emigrazione (L.R. 11 giugno 1993, n. 27)
Consulta regionale per il servizio civile (L.R. 11 maggio 2006, n. 11)
Comitato sorveglianza attuazione Programmi Comunitari OB. 2)
Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo (L.R. 28/98 Cooperazione allo sviluppo e per la pace)
Commissione tecnica per i problemi di cui all'art.46 L.R. 21/88 (Riordino e programmazione servizi sociali)
Comitati tributari regionali ex L.358/91 (ora DPR 107/2001)
Comitato tecnico Consultivo Disciplina della Polizia Municipale (ex L.R. 12/90, ora L.R.40/95)
Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie (L.R. 7/90)
Comitato regionale per lo Sport L.R. 6/02
Comitato gestione del fondo speciale per il volontariato (D.M. Tesoro 8.10.1997)
Comitato Regionale coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94)
Osservatorio regionale per il commercio (ex L.R.19/99 Disciplina del commercio in attuazione al D.Lgs 114/98)
Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali (L.R. 23/2000 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo")
Osservatorio sociale regionale (sezione "Associazionismo di promozione sociale) (L.R. 30/2004 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale")
Commissione tecnica presso l'Agenzia Regionale per il Turismo (art.5 L.R. 15/1998 come modificato dall'art.24 LR 14/2004)
Sezioni Regionali dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione di rifiuti (DLgs 22/1997)
Commissione Piano Sicurezza Stradale (Delibera GR 04/02/05 n.94)
Assemblea Generale dell'UPI - Roma, data da stabilirsi


Comitato di indirizzo in materia di promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione (art.7 L.R. 2/2007)

Rappresentanti dell'URPL:
Prof. VALBUSA Ugo membro effettivo Univ.Genova 12.07.07

Art. 7. (Comitato di indirizzo).
1. E’ istituito il Comitato d’indirizzo, quale organo consultivo della Giunta regionale in materia di Università, ricerca ed innovazione, fatta salva la competenza del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 10.
2. Il Comitato d’indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa opportuna intesa con gli Enti interessati, ed è composto da:
a) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre membri designati dall’Università degli studi di Genova;
c) due membri designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e in rappresentanza degli altri Enti di ricerca presenti sul territorio ligure;
d) un membro designato dall’Istituto Italiano di Tecnologia;
e) un membro designato dall’Unione delle Province liguri;
f) un membro designato da Unioncamere ligure;
g) un membro designato dall’associazione degli industriali liguri, un membro designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle cooperative;
h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un membro designato dai Distretti tecnologici istituiti nel territorio ligure;
j) un membro designato dal Centro di Biotecnologie Avanzate;
k) un membro designato dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;
l) un membro designato dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST);
m) un membro designato dall’Istituto G. Gaslini;
n) un membro designato da Sviluppo Italia Liguria S.p.A.;
o) un membro designato dall’Istituto Superiore di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (I.S.I.C.T.).
3. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del Comitato stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una sola volta.
4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva l’integrazione successiva.
5. Il Comitato opera a titolo gratuito.

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Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati (art.7 e 8 L.R. 7/2007)

Rappresentanti dell'URPL:
BERTOLOTTO Milò membro effettivo Genova 12.07.07
FALASCHI Rita membro supplente Genova 12.07.07

Art. 7. (Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati)
1. E’ istituita la Consulta Regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell’articolo 5;
b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e formula proposte di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Articolo 8 (Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunità di immigrati, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale;
d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell’assistenza agli immigrati;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
g) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall’ANCI Liguria ((Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia);
i) un rappresentante delle Province designato dall’URPL (Unione delle Province liguri);
j) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall’UNCEM Liguria (Unione Nazionale Comunità Enti Montani);
k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell’accoglienza designato dall’Osservatorio regionale sul volontariato di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);
l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.
4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.
5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.
6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, delle A.S.L., dell’Università, dell’Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il Difensore civico. Può altresì invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.
7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.).
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.
9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e vengono sostituiti.

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Consulta regionale della famiglia (art.20 co.5 L.R. 12/2006)

Rappresentanti dell'URPL:
RAINERI Giacomo membro effettivo Imperia 11.04.07

L.R. 12/06
Articolo 20 (Ruolo delle famiglie)
5. E' istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale della Famiglia al fine di collaborare alla programmazione regionale per la politica dei servizi a favore della famiglia e formulare pareri e proposte. E' nominata dal Presidente della Regione ed e composta da:
a) l'Assessore regionale competente;
b) un rappresentante del Forum Regionale delle Associazioni Familiari;
c) cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie maggiormente diffuse sul territorio regionale;
d) due rappresentanti dei consultori pubblici e privati;
e) un rappresentante delle associazioni per gli affidi e le adozioni nazionali ed internazionali;
f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Liguria;
g) un rappresentante delle Province designato dall'URPL;
h) un rappresentante delle Comunita Montane designato dall'UNCEM.

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Consulta regionale del terzo settore (art.17 co.4 L.R. 12/2006)

Rappresentanti dell'URPL:
MADINI Maria Luisa membro effettivo Savona 11.04.07

L.R. 12/06
Articolo 17 (Terzo Settore)
4. E' istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale del Terzo Settore costituita da:
a) l'Assessore regionale competente;
b) un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore;
c) un rappresentante della Consulta regionale della Famiglia;
d) tre componenti per le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale maggiormente rappresentative sul territorio ligure;
e) tre componenti per le associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
f) tre componenti per le cooperative sociali tra quelle iscritte all'Albo regionale individuati anche attraverso le relative associazioni di rappresentanza regionale;
g) un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato;
h) tre rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI;
i) un rappresentante delle Province nominato dall'URPL;
j) un rappresentante delle Comunita Montane nominato dall'UNCEM;
k) due rappresentanti degli enti facenti capo alle Confessioni religiose di cui all'articolo 18.

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Commissione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili (art.7 L.R. 15/2003)

Rappresentanti dell'URPL:
PRATO Lidia membro effettivo Genova 24.11.06

L.R. 15/03
Articolo 7 (Commissione per la gestione del Fondo)
1. È istituita la Commissione per la gestione del Fondo la quale esprime parere preventivo sugli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), e ne verifica l'attuazione.
2. La Commissione è costituita da:
a) l'Assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto in materia di politiche del lavoro individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;

c) un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;

f) un rappresentante delle associazioni dei disabili designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;

g) un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province liguri;

h) un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

i) un rappresentante dell'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro;

j) un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro.

3. La durata in carica della Commissione coincide con la legislatura regionale.

4. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

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Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti (L.R. 26/2002)

Rappresentanti dell'URPL:
CAMPOVECCHI Tiziano membro effettivo Imperia 08.07.05
GIRIBALDI Francesco membro supplente Imperia 08.07.05

L.R. 26/02
Articolo 3 (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
1. È istituito presso la Regione il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore a ciò delegato con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della Struttura regionale competente con funzioni di Vice Presidente;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE regionale;
e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
f) un rappresentante designato dall'URPL;
g) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale.
3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) è nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro 30 giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
6. Il Comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i Dirigenti regionali.

Articolo 4 (Compiti del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per l'elaborazione del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di cui all'articolo 6, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;
c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
d) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
e) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
f) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
g) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni e dell'Unione Europea.
2. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.
3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale nelle materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.

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Commissione regionale per la cooperazione sociale (art.20 L.R.23/93)

Rappresentanti dell'URPL:
SANNAZZARI Elisabetta Genova 9.1.03
PIERONI Elisabetta La Spezia 26.2.99

L.R. 23/93
Art.20 Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale: Commissione regionale per la cooperazione sociale
Art. 21 Compiti della commissione

1. La Commissione esprime il parere:
a) sulle domande di iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare efficacemente sia per l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte le professionalità che la normativa vigente richiede per le attività da svolgere;
b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperative che non adempiano agli obblighi previsti da leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli articoli 16 e 17;
d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali;
e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14.
2. La commissione formula altresì proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale.

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Consulta regionale per l'emigrazione (L.R. 11 giugno 1993, n. 27)

Rappresentanti dell'URPL:
SIRI Carla - SAVONA - 30.6.05

L.R.27/93 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione)

Art. 6 Compiti della Consulta.

1. La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:
a) cura, d'intesa con la Giunta regionale, l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
b) al fine di favorire una politica regionale per il pieno inserimento dei lavoratori migranti, formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;
c) esprime pareri alla Giunta regionale sulla proposta di programma di cui all'articolo 3 e formula proposte nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali della Regione;
d) segnala al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, l'opportunità di proporre ed adottare provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti civili e politici degli emigrati e delle loro famiglie;
e) promuove le convocazioni di conferenze regionali e la partecipazione a quelle nazionali sui problemi dell'emigrazione;
f) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati negli enti e organismi liguri che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;
g) presenta, ogni anno, una relazione sulle attività di competenza;
h) formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali in quelle zone nelle quali è più rilevante l'apporto costituito dai lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie, con particolare riguardo ai servizi per l'infanzia come asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo a tempo pieno come pre e post scuola, refezione scolastica, scuola bus, servizi sanitari, trasporti pubblici, edilizia popolare;
i) esprime pareri su ogni altro argomento concernente la materia di cui alla presente legge sottoposto all'esame della stessa da parte della Giunta regionale.
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Consulta regionale per il servizio civile (L.R. 11 maggio 2006, n. 11)

Rappresentanti dell'URPL:
RAMBAUDI Lorena - SAVONA - 25.5.06

L.R.11/06 (Istituzione e disciplina del sistema regionale dei servizio civile)

Art. 6 Consulta regionale del servizio civile.

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge, che dura in carica fino al termine della legislatura.
2. La Consulta regionale ha il compito di:
a) formulare proposte in ordine alla predisposizione del Programma regionale triennale del servizio civile e del Piano attuativo annuale, di cui all'articolo 8;
b) esprimere pareri e proposte anche per quanto attiene il servizio civile nazionale;
c) formulare proposte, in ordine al parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 77/2002;
d) fornire supporto ai fini dell'approvazione dei progetti di servizio civile.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
b) il Dirigente della struttura regionale preposta per materia;
c) due rappresentanti degli Enti di servizio civile iscritti all'Albo regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
e) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Liguri (URPL);
f) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;
g) un rappresentante del forum regionale del Terzo settore;
h) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;
i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;
j) due rappresentanti di Coordinamento regionale degli Enti di servizio civile, riconosciuti dalla Regione.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
5. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della Consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate.
6. Ai componenti della Consulta sono corrisposti i compensi previsti alla tabella A della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti dei collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.


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Comitato sorveglianza attuazione Programmi Comunitari OB. 2)

Rappresentanti dell'URPL:
COLOTTO Gregorio - LA SPEZIA - 25.05.06


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Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo (L.R. 28/98 Cooperazione allo sviluppo e per la pace)

Rappresentanti dell'URPL:
RISSICINI Claudio LA SPEZIA 19.05.05
OLIVERI Franco GENOVA 19.05.05

L.R. 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace: Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo)
Art.6 Comitato consultivo.

1. E' istituito un Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto da:
a) l'Assessore regionale avente delega in materia di cooperazione allo sviluppo, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo o un suo delegato, coordinatore del Comitato;
c) un esperto designato dall'Università degli Studi di Genova;
d) un esperto delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
e) un esperto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
f) due esperti designati dalle organizzazioni non governative di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 4;
g) un esperto designato dall'ANCI regionale;
h) un esperto designato dall'UPI regionale;
i) un esperto designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;
l) un esperto della Consulta regionale per l'immigrazione;
m) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;
n) un esperto designato dalle associazioni liguri che abbiano operato ai sensi della presente legge.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
Art.7
1. Il Comitato adotta un regolamento sul proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in merito alla programmazione ed alla attuazione delle attività, all'esame delle proposte di iniziative presentate per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, supportando la Regione ai fini della valutazione e del riparto dei fondi tra le stesse.
(omissis)

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Commissione tecnica per i problemi di cui all'art.46 L.R. 21/88 (Riordino e programmazione servizi sociali)

Rappresentanti dell'URPL:
DUGLIO Giovanni - GENOVA - 24.2.98

Commissione dell'art.46 LR 21/88 mantenuta in vita dall'art.37 della L.30/88 per i soggetti di cui all'23 DPR 616/77 (famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto, ex detenuti, minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile, protezione speciale)

Art.46 LR 21/88

1. Gli interventi a favore dei soggetti disadattati sono rivolti ai minori ed adulti che presentano difficoltà di inserimento sociale, in particolare con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. 24. luglio 1977, n. 616.
2. Tali interventi hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione, nonché di stimolare in tal senso l'azione di organismi pubblici e privati.
3. le attività in favore dei soggetti disadattati, in aggiunta agli interventi previsti i minori negli articoli 44, 45, e 52 riguardano:
a) assistenza sociale, psicologica e pedagogica, sostegno individuale e familiare, attività inerenti alle relazioni sociali e partecipative;
b) forme di sensibilizzazione sociale ed ambientale;
c) interventi che facilitino l'accesso alle iniziative di tempo libero ed al mondo del lavoro;
d) strutture diurne, notturne e residenziali territoriali;
e) interventi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 a cui si applicano per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per le attività relative ai servizi sociali, i termini e le procedure generali previste dalla presente legge
4. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibile, agli affidamenti familiari di maggiorenni disadattati.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina una commissione tecnica presieduta dall'Assessore incaricato o da un suo delegato per assicurare una fattiva cooperazione con la Regione, i Comuni l'autorità giudiziaria e gli altri organi dello Stato interessati ai problemi del disadattamento.
6. Tale commissione può formulare proposte in merito allo svolgimento dei servizi ed alla predisposizione dei programmi di intervento previsti nel presente articolo
('intero testo è stato abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 9 settembre 1998, n. 30)

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Comitati tributari regionali ex L.358/91 (ora DPR 107/2001)

Rappresentanti dell'URPL:

LO TORTO Francesco GENOVA 5.11.02
BERTONATI Roberto LA SPEZIA 2.9.99

La L.358/91 è stata abrogata dal DPR 107/2001. L'attuale art.14 recita:
14. Consulta nazionale e comitati tributari.

(omissis)
6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i Comitati tributari delle province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni territoriali della Consulta nazionale.
7. I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni:
a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categoria dei contribuenti anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.
8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.
9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle agenzie e il comandante regionale della Guardia di finanza.
10. Sono, altresì, componenti tributari, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del direttore dell'agenzie delle entrate:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro;
b) un rappresentante della regione;
c) due rappresentanti delle province;
d) quattro rappresentanti dei comuni;
e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale;
g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;
h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale forense;
j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione;
k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.
11. I componenti di cui al comma 10 sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate che ne è componente di diritto.
13. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei comitati tributari sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal Ministro.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

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Comitato tecnico Consultivo Disciplina della Polizia Municipale (ex L.R. 12/90, ora L.R.40/95)

Rappresentanti dell'URPL:
BENVENUTO Gianni - SPEZIA -5.10.00

L.R.40/95 (la 12/90 abrogata):
Art.19 Comitato tecnico consultivo regionale
Art.20 Compiti del Comitato.

1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnico-giuridica in materia di polizia locale, ed in particolare ha il compito di effettuare studi e ricerche ed eventualmente di formulare proposte alla Giunta regionale atte a favorire una migliore organizzazione dei servizi di polizia municipale (29).
2. Il Comitato tecnico esprime parere obbligatorio in merito:
a) alle proposte di riparto dei fondi fra le Province per la formazione del Piano di incentivi per la gestione associata del servizio di polizia municipale;
b) agli standard formativi, tipologie e durata dei corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale della polizia locale individuati nel Programma triennale delle politiche attive del lavoro ;
c) alle proposte in ordine alle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, delle denominazioni del personale addetto ai servizi di polizia municipale;
d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica, le procedure e le tessere di riconoscimento.
3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, lettera b), il Comitato è integrato dall'Assessore incaricato del Servizio politiche attive del lavoro, o suo delegato.
4. Qualora il Comitato formuli le proposte di cui al comma 1, l'Assessore competente comunica le determinazioni assunte al riguardo, al fine della definitiva valutazione da parte della Giunta regionale.

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Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie (L.R. 7/90)

Rappresentanti dell'URPL:
ZANGANI Angelo LA SPEZIA 09.07.02 (membro effettivo)
RAMELLO Donatella SAVONA 22.08.00 (membro effettivo)
SANNAZZARI Elisabetta GENOVA 09.07.02 (membro supplente)
CASTAGNINO Francesco IMPERIA 22.08.00 (membro supplente)

Art. 5 L.R. 7/90
Compiti della Consulta.

1. La Consulta propone alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno, un piano di iniziative relative all'anno successivo, anche ai fini di cui all'art. 1 comma 3. Elabora, altresì, entro il 31 marzo, una relazione sulle attività che nelle aree di sua competenza sono state svolte nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sugli ulteriori problemi da affrontare.
2. Nel quadro del piano di cui al comma 1, la Consulta formula proposte ed esprime pareri in merito:
a) alla rilevazione in Liguria del fenomeno extracomunitario immigratorio;
b) ai progetti per la formazione professionale, la riqualificazione ed il sostegno al lavoro dei lavoratori extracomunitari;
c) ai progetti di carattere socio-assistenziale, economico, culturale e sanitario in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie;
d) alla diffusione di notizie sull'attività e sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione in collegamento con l'Osservatorio sul mercato del lavoro;
e) al sostegno dell'attività delle associazioni dei lavoratori extracomunitari nella Regione e che svolgano servizi tendenti ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali e che favoriscano il mantenimento dei legami culturali con il paese di origine dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie;
f) alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie rispetto ai cittadini italiani.

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Comitato regionale per lo Sport L.R. 6/02

Rappresentanti dell'URPL:
MANGIAPAN Francesca - IMPERIA - 04.01.06

LR 6/2002
Art. 5 Comitato regionale per lo sport.

Art.5 LR 6/2002
1. È istituito il Comitato regionale per lo sport che è organo consultivo della Giunta regionale in particolare per la formazione del Programma di cui all'articolo 4 [Programma Regionale di promozione sportiva].
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'UPI regionale;
c) un rappresentante dell'ANCI regionale;
d) un rappresentante dell'UNCEM regionale;
e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;
f) il Dirigente scolastico regionale o un suo delegato;
g) il Presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato;
h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di promozione e propaganda sportiva con organizzazione operante a livello regionale e con attività autonoma in più discipline sportive;
m) un rappresentante del Consiglio regionale del C.O.N.I. nominato dallo stesso;
n) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata.
3. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di tre anni decorrenti dall'insediamento dello stesso. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
4. Il Comitato si dota di un regolamento interno che è approvato dalla Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Regione.
6. Ai componenti del Comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) ed il compenso spettante ad essi è quello previsto nella tabella A allegata alla stessa.

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Comitato gestione del fondo speciale per il volontariato (D.M. Tesoro 8.10.1997)

Rappresentante congiunto ANCI - UNCEM - URPL:
MONTI Alessandro - 18.05.06

D.M. Tesoro 8.10.1997: Comitato gestione del fondo speciale per il volontariato
Art.2 Fondo speciale presso ogni regione.

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
(omissis..)
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefìci, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (4), e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

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Comitato Regionale coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94)

Rappresentanti dell'URPL:
SCARRONE Michele - GENOVA - 09.07.02 (membro effettivo)
PALLADINO Michele - GENOVA - 09.07.02 (membro supplente)

D.Lgs 626/94
Art.27. Comitati regionali di coordinamento.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.


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Osservatorio regionale per il commercio (ex L.R.19/99 Disciplina del commercio in attuazione al D.Lgs 114/98)

Rappresentanti dell'URPL:
FEZZARDI Marco - GENOVA -29.9.99
POIRE' Adriana - GENOVA -29.9.99

LR 19/1999
Art. 19 Osservatorio regionale per il commercio

1. Al fine di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, la Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 114/1998, costituisce l'Osservatorio regionale per il commercio.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) l'Assessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;
b)i dirigenti delle strutture regionali preposti al commercio, ai sistemi informatici e alla statistica;
c) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
d) un rappresentante della delegazione regionale dell'URPL;
e) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;
f) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio;
g) due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori designati dalla Consulta regionale dei consumatori;
h) sei rappresentanti delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui due in rappresentanza delle organizzazioni della cooperazione e due in rappresentanza delle organizzazioni della grande distribuzione;
i) un rappresentante dei lavoratori del commercio designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un esperto in scienze economiche ed un esperto in scienze statistiche designati dall'Università degli Studi di Genova. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) è nominato un supplente.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina l'Osservatorio che nella prima seduta d'insediamento provvede a disciplinare le modalità per il proprio funzionamento.
4. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
5. L'Osservatorio ha una durata di cinque anni.
6. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, senza, diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessati all'attività dell'Osservatorio stesso.
7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale preposta al commercio.
8. I componenti dell'Osservatorio che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle relative sedute senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti.
9. Agli esperti di cui al comma 2, lettera j) e a quelli di cui al comma 6 sono attribuiti i compensi e i rimborsi di cui alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi d'investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico), Tabella A, ove spettanti.
Art.20
1. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva riferito all'anno precedente.

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Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali (L.R. 23/2000 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo")

Rappresentanti dell'URPL:
PARODI Paolo - GENOVA - 29.11.05 (membro effettivo)
MACCIO' GIUSEPPE - GENOVA - 29.11.05
(membro supplente)

LR 23/2000 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Art.2
3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle A.S.L. e di esperti designati dalle Associazioni di protezione animale.
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.

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Osservatorio sociale regionale (sezione "Associazionismo di promozione sociale) (L.R. 30/2004 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale")

Rappresentanti dell'URPL:
LANTERI Vincenzo - IMPERIA - 10.05.10 (membro effettivo)


LR 30/2004 Disciplina delle associazioni di promozione sociale
Art.9
1. È istituita all'interno dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 30/1998, la Sezione "Associazionismo di Promozione Sociale" di seguito denominata "Sezione dell'Osservatorio".
2. La composizione e il funzionamento della Sezione dell'Osservatorio sono disciplinati con il Regolamento di cui all'articolo 10.
3. La Sezione dell'Osservatorio avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri sulle proposte di legge, programmi ed altri atti qualora siano richiesti dagli organi regionali.
4. La Sezione dell'Osservatorio promuove attività formative, studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge anche funzioni di monitoraggio sul fenomeno. Cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Liguria.
5. La Sezione dell'Osservatorio promuove una conferenza regionale sullo stato dell'associazionismo in Liguria da tenersi ogni tre anni.

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Commissione tecnica presso l'Agenzia Regionale per il Turismo (art.5 L.R. 15/1998 come modificato dall'art.24 LR 14/2004)

Rappresentanti dell'URPL:
BARLOCCO Luigi- SAVONA - 18.01.05

LR 14/2004 "Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco)" Art.24 e art.5LR 15/1998
1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell'Agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l'Agenzia, una Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La Commissione è composta dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica che la presiede, dal Direttore generale dell'Agenzia, da otto rappresentanti del sistema delle imprese, designati dalle Camere di Commercio liguri, da un rappresentante designato dall'UNPLI, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un rappresentante designato dall'URPL.

2. La Commissione tecnica è integrata da un rappresentante per ogni S.T.L. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione in relazione alle materie trattate.

3. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente della stessa o del Direttore generale dell'Agenzia."

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Sezioni Regionali dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione di rifiuti (DLgs 22/1997)

Rappresentanti dell'URPL:
MINASSO Franco - IMPERIA - 13.3.03

DLgs 22/1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"

Art.30 Imprese sottoposte ad iscrizione
(..)
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

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Commissione Piano Sicurezza Stradale (Delibera GR 04/02/2005 n.94)

Rappresentanti dell'URPL:
CERVETTO Bruno - GENOVA - 15.6.05

La Commissione valuta le istanze di finanziamento richieste in base al "Bando per il finanziamento degli interventi strategici per la sicurezza stradale e relativa documentazione tecnica"

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Assemblea Generale dell'UPI - Roma, data da stabilirsi (verso fine 2007)

Rappresentanti dell'URPL
(eletti dall'Assemblea URPL del 23/03/07):
   
Laura BERTOLINI SAVONA
Giuseppe GALATA' IMPERIA


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