
RAPPRESENTANTI
URPL IN COMMISSIONI, CONSULTE, COMITATI, OSSERVATORI PREVISTI DA NORMATIVE STATALI
O REGIONALI
| Prof. VALBUSA Ugo | membro effettivo | Univ.Genova | 12.07.07 |
Art. 7. (Comitato
di indirizzo).
1. E istituito il Comitato dindirizzo, quale organo consultivo della
Giunta regionale in materia di Università, ricerca ed innovazione, fatta
salva la competenza del Comitato regionale di coordinamento delle attività
universitarie di cui allarticolo 10.
2. Il Comitato dindirizzo è nominato dal Presidente della Giunta
regionale, previa opportuna intesa con gli Enti interessati, ed è composto
da:
a) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) tre membri designati dallUniversità degli studi di Genova;
c) due membri designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e in rappresentanza
degli altri Enti di ricerca presenti sul territorio ligure;
d) un membro designato dallIstituto Italiano di Tecnologia;
e) un membro designato dallUnione delle Province liguri;
f) un membro designato da Unioncamere ligure;
g) un membro designato dallassociazione degli industriali liguri, un membro
designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle
associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle
cooperative;
h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello regionale;
i) un membro designato dai Distretti tecnologici istituiti nel territorio ligure;
j) un membro designato dal Centro di Biotecnologie Avanzate;
k) un membro designato dallIstituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;
l) un membro designato dallIstituto nazionale per la ricerca sul cancro
(IST);
m) un membro designato dallIstituto G. Gaslini;
n) un membro designato da Sviluppo Italia Liguria S.p.A.;
o) un membro designato dallIstituto Superiore di Tecnologie dellInformazione
e della Comunicazione (I.S.I.C.T.).
3. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza
e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione
scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del Comitato
stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una
sola volta.
4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora siano pervenute
almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva lintegrazione
successiva.
5. Il Comitato opera a titolo gratuito.
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| BERTOLOTTO Milò | membro effettivo | Genova | 12.07.07 |
| FALASCHI Rita | membro supplente | Genova | 12.07.07 |
Art. 7. (Consulta
regionale per lintegrazione dei cittadini stranieri immigrati)
1. E istituita la Consulta Regionale per lintegrazione dei cittadini
stranieri immigrati.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi
dellarticolo 5;
b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti
alle aree tematiche che interessano limmigrazione e formula proposte
di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sullimmigrazione,
sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle
loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere
iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi,
anche tenendo conto della prospettiva di genere;
d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti
e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo
per ladozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini
stranieri immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza
in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti
allesame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per limmigrazione
di cui allarticolo 3, comma 6 del d.lgs. 286/1998.
Articolo
8 (Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta regionale per lintegrazione dei cittadini
stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione,
rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) lAssessore regionale competente in materia di immigrazione o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato dallAssessore regionale competente in materia
di immigrazione;
c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno
un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunità di immigrati,
secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale;
d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni
iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato
e promozione sociale e che operano nel campo dellassistenza agli immigrati;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio
regionale;
g) un rappresentante designato dallUnione regionale delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dallANCI Liguria ((Associazione
Nazionale dei Comuni dItalia);
i) un rappresentante delle Province designato dallURPL (Unione delle
Province liguri);
j) un rappresentante delle Comunità Montane designato dallUNCEM
Liguria (Unione Nazionale Comunità Enti Montani);
k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche
dellaccoglienza designato dallOsservatorio regionale sul volontariato
di cui allarticolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina
del volontariato);
l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano
nella cooperazione internazionale.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi,
è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti
competenti per la designazione dei membri effettivi.
3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle
sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.
4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano
tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale
può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati
individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti.
In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire
delle designazioni mancanti.
5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento
ed elegge al suo interno un vicepresidente.
6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto
di voto, rappresentanti di Enti locali, dellAgenzia Sanitaria Regionale,
delle A.S.L., dellUniversità, dellUfficio scolastico regionale,
della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello
Stato presenti nei Consigli territoriali per limmigrazione di cui allarticolo
3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il Difensore civico. Può altresì
invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.
7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti
della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni
diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto
il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso
spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui
spese di funzionamento sono a carico della stessa.).
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato
dal direttore competente in materia di immigrazione.
9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che
per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta
senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente
della Giunta regionale e vengono sostituiti.
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| RAINERI Giacomo | membro effettivo | Imperia | 11.04.07 |
L.R. 12/06
Articolo 20
(Ruolo delle famiglie)
5. E' istituita presso la struttura regionale competente la Consulta
Regionale della Famiglia al fine di collaborare alla programmazione regionale
per la politica dei servizi a favore della famiglia e formulare pareri e proposte.
E' nominata dal Presidente della Regione ed e composta da:
a) l'Assessore regionale competente;
b) un rappresentante del Forum Regionale delle Associazioni Familiari;
c) cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie maggiormente diffuse
sul territorio regionale;
d) due rappresentanti dei consultori pubblici e privati;
e) un rappresentante delle associazioni per gli affidi e le adozioni nazionali
ed internazionali;
f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Liguria;
g) un rappresentante delle Province designato dall'URPL;
h) un rappresentante delle Comunita Montane designato dall'UNCEM.
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| MADINI Maria Luisa | membro effettivo | Savona | 11.04.07 |
L.R. 12/06
Articolo 17
(Terzo Settore)
4.
E' istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale
del Terzo Settore costituita da:
a) l'Assessore regionale competente;
b) un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore;
c) un rappresentante della Consulta regionale della Famiglia;
d) tre componenti per le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro
regionale maggiormente rappresentative sul territorio ligure;
e) tre componenti per le associazioni di volontariato iscritte nel Registro
regionale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
f) tre componenti per le cooperative sociali tra quelle iscritte all'Albo
regionale individuati anche attraverso le relative associazioni di rappresentanza
regionale;
g) un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato;
h) tre rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI;
i) un rappresentante delle Province nominato dall'URPL;
j) un rappresentante delle Comunita Montane nominato dall'UNCEM;
k) due rappresentanti degli enti facenti capo alle Confessioni religiose di
cui all'articolo 18.
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| PRATO Lidia | membro effettivo | Genova | 24.11.06 |
L.R. 15/03
Articolo 7
(Commissione per la gestione del Fondo)
1.
È istituita la Commissione per la gestione del Fondo la quale esprime
parere preventivo sugli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed
f), e ne verifica l'attuazione.
2. La Commissione
è costituita da:
a)
l'Assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
b) un esperto
in materia di politiche del lavoro individuato tra i dirigenti e i funzionari
regionali;
c)
un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i dirigenti e i
funzionari regionali;
d)
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato
dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo
3;
e) un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designato
dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo
3;
f) un
rappresentante delle associazioni dei disabili designato dalla Commissione
regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;
g)
un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province
liguri;
h)
un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
i)
un rappresentante dell'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul lavoro;
j)
un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro.
3.
La durata in carica della Commissione coincide con la legislatura regionale.
4. L'attività
della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla
Commissione stessa.
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| CAMPOVECCHI Tiziano | membro effettivo | Imperia | 08.07.05 |
| GIRIBALDI Francesco | membro supplente | Imperia | 08.07.05 |
L.R. 26/02
Articolo 3
(Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
1.
È istituito presso la Regione il Comitato regionale per la tutela dei
diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore a ciò delegato
con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della Struttura regionale competente con funzioni di Vice
Presidente;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori
e degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2, comma 1;
d) un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE regionale;
e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
f) un rappresentante designato dall'URPL;
g) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale.
3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) è
nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
5. Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro 30 giorni dalla
richiesta e, trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora
le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più
uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
6. Il Comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento
della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui all'articolo 5, comma
4, spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti
dalle norme vigenti per i Dirigenti regionali.
Articolo 4 (Compiti
del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte
di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti
e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per
l'elaborazione del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di
cui all'articolo 6, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di
settore;
c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali
in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
d) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti
dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della
sicurezza dei prodotti e dei servizi;
e) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
f) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
g) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni
e dell'Unione Europea.
2. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro 20 giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.
3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale nelle
materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.
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| SANNAZZARI Elisabetta | Genova | 9.1.03 |
| PIERONI Elisabetta | La Spezia | 26.2.99 |
L.R. 23/93
Art.20 Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale: Commissione regionale per la cooperazione sociale
Art. 21 Compiti della commissione
1. La Commissione esprime il parere:
a) sulle domande di iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale,
verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato
tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano
regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare
efficacemente sia per l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci,
di tutte le professionalità che la normativa vigente richiede per le attività
da svolgere;
b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperative che non adempiano
agli obblighi previsti da leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni
alle convenzioni stipulate e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella
loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria
attività;
c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli articoli
16 e 17;
d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali;
e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14.
2. La commissione formula altresì proposte alla Giunta in materia di cooperazione
sociale.
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Rappresentanti dell'URPL:
COLOTTO Gregorio - LA SPEZIA - 25.05.06
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| RISSICINI Claudio | LA SPEZIA | 19.05.05 |
| OLIVERI Franco | GENOVA | 19.05.05 |
L.R.
20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà
internazionale e la pace: Comitato consultivo per la solidarietà internazionale
e la cooperazione allo sviluppo)
Art.6 Comitato consultivo.
1. E' istituito un Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la
cooperazione allo sviluppo, nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, composto da:
a) l'Assessore regionale avente delega in materia di cooperazione allo sviluppo,
con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione
allo sviluppo o un suo delegato, coordinatore del Comitato;
c) un esperto designato dall'Università degli Studi di Genova;
d) un esperto delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative
a livello regionale designato d'intesa tra loro;
e) un esperto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello regionale designato d'intesa tra loro;
f) due esperti designati dalle organizzazioni non governative di cui al comma
1, lettera b) dell'art. 4;
g) un esperto designato dall'ANCI regionale;
h) un esperto designato dall'UPI regionale;
i) un esperto designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;
l) un esperto della Consulta regionale per l'immigrazione;
m) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;
n) un esperto designato dalle associazioni liguri che abbiano operato ai sensi
della presente legge.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine si procede comunque alla nomina, fatta salva
l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
Art.7
1. Il Comitato adotta un regolamento sul proprio funzionamento entro un mese
dall'insediamento.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in merito alla programmazione
ed alla attuazione delle attività, all'esame delle proposte di iniziative presentate
per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, supportando la Regione
ai fini della valutazione e del riparto dei fondi tra le stesse.
(omissis)
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Rappresentanti dell'URPL:
DUGLIO Giovanni - GENOVA - 24.2.98
Commissione dell'art.46 LR 21/88 mantenuta in vita dall'art.37 della L.30/88
per i soggetti di cui all'23 DPR 616/77 (famiglie bisognose dei defunti e delle
vittime del delitto, ex detenuti, minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile, protezione
speciale)
Art.46 LR 21/88
1. Gli interventi a favore dei soggetti disadattati sono rivolti ai minori ed
adulti che presentano difficoltà di inserimento sociale, in particolare con
riferimento ai soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. 24. luglio 1977, n.
616.
2. Tali interventi hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti
assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro,
evitando ogni forma di esclusione, nonché di stimolare in tal senso l'azione
di organismi pubblici e privati.
3. le attività in favore dei soggetti disadattati, in aggiunta agli interventi
previsti i minori negli articoli 44, 45, e 52 riguardano:
a) assistenza sociale, psicologica e pedagogica, sostegno individuale e familiare,
attività inerenti alle relazioni sociali e partecipative;
b) forme di sensibilizzazione sociale ed ambientale;
c) interventi che facilitino l'accesso alle iniziative di tempo libero ed al
mondo del lavoro;
d) strutture diurne, notturne e residenziali territoriali;
e) interventi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 a cui si applicano
per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per
le attività relative ai servizi sociali, i termini e le procedure generali previste
dalla presente legge
4. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per
quanto compatibile, agli affidamenti familiari di maggiorenni disadattati.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale nomina una commissione tecnica presieduta dall'Assessore
incaricato o da un suo delegato per assicurare una fattiva cooperazione con
la Regione, i Comuni l'autorità giudiziaria e gli altri organi dello Stato interessati
ai problemi del disadattamento.
6. Tale commissione può formulare proposte in merito allo svolgimento dei servizi
ed alla predisposizione dei programmi di intervento previsti nel presente articolo
('intero testo è stato abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 9 settembre
1998, n. 30)
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| LO TORTO Francesco | GENOVA | 5.11.02 |
| BERTONATI Roberto | LA SPEZIA | 2.9.99 |
La L.358/91 è stata abrogata dal DPR
107/2001. L'attuale art.14 recita:
14. Consulta nazionale e comitati tributari.
(omissis)
6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i Comitati
tributari delle province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni
territoriali della Consulta nazionale.
7. I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni:
a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive
delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categoria
dei contribuenti anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento
e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle
procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento
dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione
finanziaria.
8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli
stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma,
numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo
se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo
le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti
tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli
ai comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato
può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire
i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma,
numero 5), del decreto n. 600 del 1973.
9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle competenti
articolazioni territoriali delle agenzie e il comandante regionale della Guardia
di finanza.
10. Sono, altresì, componenti tributari, per la durata di due anni dalla nomina
disposta con decreto del direttore dell'agenzie delle entrate:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro;
b) un rappresentante della regione;
c) due rappresentanti delle province;
d) quattro rappresentanti dei comuni;
e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
rappresentative in sede locale;
g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative
in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e delle cooperative;
h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti,
dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio
nazionale forense;
j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari
della riscossione;
k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.
11. I componenti di cui al comma 10 sono designati dai soggetti ivi indicati
entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di
prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate
che ne è componente di diritto.
13. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei comitati tributari
sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal
Ministro.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede
con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
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Rappresentanti dell'URPL:
BENVENUTO Gianni - SPEZIA -5.10.00
L.R.40/95 (la 12/90 abrogata):
Art.19 Comitato tecnico consultivo regionale
Art.20 Compiti del Comitato.
1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 ha funzioni di studio, informazione
e consulenza tecnico-giuridica in materia di polizia locale, ed in particolare
ha il compito di effettuare studi e ricerche ed eventualmente di formulare proposte
alla Giunta regionale atte a favorire una migliore organizzazione dei servizi
di polizia municipale (29).
2. Il Comitato tecnico esprime parere obbligatorio in merito:
a) alle proposte di riparto dei fondi fra le Province per la formazione del
Piano di incentivi per la gestione associata del servizio di polizia municipale;
b) agli standard formativi, tipologie e durata dei corsi di aggiornamento e
riqualificazione del personale della polizia locale individuati nel Programma
triennale delle politiche attive del lavoro ;
c) alle proposte in ordine alle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi,
delle denominazioni del personale addetto ai servizi di polizia municipale;
d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai
corpi ed ai servizi di polizia locale;
e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica, le procedure e le tessere
di riconoscimento.
3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, lettera b), il Comitato
è integrato dall'Assessore incaricato del Servizio politiche attive del lavoro,
o suo delegato.
4. Qualora il Comitato formuli le proposte di cui al comma 1, l'Assessore competente
comunica le determinazioni assunte al riguardo, al fine della definitiva valutazione
da parte della Giunta regionale.
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| ZANGANI Angelo | LA SPEZIA | 09.07.02 | (membro effettivo) |
| RAMELLO Donatella | SAVONA | 22.08.00 | (membro effettivo) |
| SANNAZZARI Elisabetta | GENOVA | 09.07.02 | (membro supplente) |
| CASTAGNINO Francesco | IMPERIA | 22.08.00 | (membro supplente) |
Art. 5 L.R. 7/90
Compiti della Consulta.
1. La Consulta propone alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno, un piano
di iniziative relative all'anno successivo, anche ai fini di cui all'art. 1
comma 3. Elabora, altresì, entro il 31 marzo, una relazione sulle attività che
nelle aree di sua competenza sono state svolte nell'anno precedente, sui risultati
conseguiti e sugli ulteriori problemi da affrontare.
2. Nel quadro del piano di cui al comma 1, la Consulta formula proposte ed esprime
pareri in merito:
a) alla rilevazione in Liguria del fenomeno extracomunitario immigratorio;
b) ai progetti per la formazione professionale, la riqualificazione ed il sostegno
al lavoro dei lavoratori extracomunitari;
c) ai progetti di carattere socio-assistenziale, economico, culturale e sanitario
in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie;
d) alla diffusione di notizie sull'attività e sulla legislazione regionale ed
in particolare sulle possibilità di occupazione in collegamento con l'Osservatorio
sul mercato del lavoro;
e) al sostegno dell'attività delle associazioni dei lavoratori extracomunitari
nella Regione e che svolgano servizi tendenti ad assicurare l'effettivo godimento
dei diritti civili e sociali e che favoriscano il mantenimento dei legami culturali
con il paese di origine dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie;
f) alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie rispetto ai cittadini italiani.
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Rappresentante congiunto
ANCI - UNCEM - URPL:
MONTI Alessandro - 18.05.06
D.M. Tesoro 8.10.1997: Comitato
gestione del fondo speciale per il volontariato
Art.2 Fondo speciale presso ogni regione.
1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui
alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati
dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali
somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza
degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di
cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese
di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto
dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo
le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte
nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati
secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane
secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato
secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio,
decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto
per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri
cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo
previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di
gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per partecipare alle riunioni.
(omissis..)
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione
di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art.
3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono
essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato,
attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri
medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto
a costi e benefìci, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione
delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla
base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati
nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione
regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo
le procedure di cui al successivo art. 3;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale
dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266
(4), e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività
svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li
disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo
dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione,
le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità
nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella
precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo
art. 3, comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta
nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate
al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al
settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la
frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse
di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto
degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi
precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa
il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo
di cui al presente comma.
8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del
comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti
o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta
l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse
che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro
ai sensi del comma precedente.
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Rappresentanti dell'URPL:
SCARRONE Michele - GENOVA - 09.07.02
(membro effettivo)
PALLADINO Michele - GENOVA - 09.07.02
(membro supplente)
D.Lgs 626/94
Art.27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali
relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza
e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui
al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
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| FEZZARDI Marco | - GENOVA | -29.9.99 |
| POIRE' Adriana | - GENOVA | -29.9.99 |
LR 19/1999
Art. 19 Osservatorio regionale per il commercio
1. Al fine di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità
e all'efficienza della rete distributiva, la Regione, in attuazione dell'articolo
6, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 114/1998, costituisce l'Osservatorio regionale
per il commercio.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) l'Assessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;
b)i dirigenti delle strutture regionali preposti al commercio, ai sistemi informatici
e alla statistica;
c) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
d) un rappresentante della delegazione regionale dell'URPL;
e) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;
f) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio;
g) due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori designati dalla Consulta
regionale dei consumatori;
h) sei rappresentanti delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative
a livello regionale, di cui due in rappresentanza delle organizzazioni della
cooperazione e due in rappresentanza delle organizzazioni della grande distribuzione;
i) un rappresentante dei lavoratori del commercio designato dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un esperto in scienze economiche ed un esperto in scienze statistiche designati
dall'Università degli Studi di Genova. Per ciascuno dei componenti di cui alle
lettere c), d), e), f), g), h) ed i) è nominato un supplente.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina l'Osservatorio che nella prima
seduta d'insediamento provvede a disciplinare le modalità per il proprio funzionamento.
4. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso
tale termine, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano
la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
5. L'Osservatorio ha una durata di cinque anni.
6. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, senza, diritto di
voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessati
all'attività dell'Osservatorio stesso.
7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale preposta
al commercio.
8. I componenti dell'Osservatorio che per tre volte consecutive non abbiano
partecipato alle relative sedute senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti e sono sostituiti.
9. Agli esperti di cui al comma 2, lettera j) e a quelli di cui al comma 6 sono
attribuiti i compensi e i rimborsi di cui alla legge regionale 4 giugno 1996,
n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e
Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno
1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale
5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi d'investimento in
sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico), Tabella
A, ove spettanti.
Art.20
1. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio
di ogni anno, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio dell'entità e
dell'efficienza della rete distributiva riferito all'anno precedente.
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Rappresentanti dell'URPL:
PARODI Paolo - GENOVA - 29.11.05
(membro effettivo)
MACCIO' GIUSEPPE - GENOVA - 29.11.05 (membro supplente)
LR 23/2000 Tutela degli animali
di affezione e prevenzione del randagismo
Art.2
3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo
delle popolazioni animali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione
dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza
di operatori designati dagli Enti locali e dalle A.S.L. e di esperti designati
dalle Associazioni di protezione animale.
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto
delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.
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Rappresentanti dell'URPL:
LANTERI Vincenzo - IMPERIA - 10.05.10
(membro effettivo)
LR 30/2004 Disciplina delle associazioni
di promozione sociale
Art.9
1. È istituita all'interno dell'Osservatorio sociale regionale
di cui all'articolo 7 della l.r. 30/1998, la Sezione "Associazionismo di
Promozione Sociale" di seguito denominata "Sezione dell'Osservatorio".
2. La composizione e il funzionamento della Sezione dell'Osservatorio sono disciplinati
con il Regolamento di cui all'articolo 10.
3. La Sezione dell'Osservatorio avanza alla Giunta regionale proposte ai fini
della programmazione regionale ed esprime pareri sulle proposte di legge, programmi
ed altri atti qualora siano richiesti dagli organi regionali.
4. La Sezione dell'Osservatorio promuove attività formative, studi e
ricerche in tema di associazionismo e svolge anche funzioni di monitoraggio
sul fenomeno. Cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente
un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Liguria.
5. La Sezione dell'Osservatorio promuove una conferenza regionale sullo stato
dell'associazionismo in Liguria da tenersi ogni tre anni.
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Rappresentanti dell'URPL:
BARLOCCO Luigi- SAVONA - 18.01.05
LR 14/2004 "Organizzazione turistica
regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale
per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina
delle Associazioni Pro Loco)" Art.24 e art.5LR 15/1998
1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell'Agenzia
con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso
l'Agenzia, una Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale e avente
durata coincidente con la legislatura. La Commissione è composta dal
Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica
che la presiede, dal Direttore generale dell'Agenzia, da otto rappresentanti
del sistema delle imprese, designati dalle Camere di Commercio liguri, da un
rappresentante designato dall'UNPLI, da un rappresentante designato dall'ANCI
e da un rappresentante designato dall'URPL.
2. La Commissione tecnica è integrata da un rappresentante per ogni S.T.L. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione in relazione alle materie trattate.
3. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente della stessa o del
Direttore generale dell'Agenzia."
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Rappresentanti dell'URPL:
MINASSO Franco - IMPERIA - 13.3.03
DLgs 22/1997 "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
Art.30 Imprese sottoposte ad iscrizione
(..)
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale
con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato
dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto
di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche
se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero
di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti;
per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il
cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
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Rappresentanti dell'URPL:
CERVETTO Bruno - GENOVA - 15.6.05
La Commissione valuta le istanze di finanziamento
richieste in base al "Bando per il finanziamento degli interventi strategici
per la sicurezza stradale e relativa documentazione tecnica"
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| Rappresentanti dell'URPL | |
| (eletti dall'Assemblea URPL del 23/03/07): | |
| Laura BERTOLINI | SAVONA |
| Giuseppe GALATA' | IMPERIA |